PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I beni immobili del complesso di San Domenico, posti nell'ambito del centro storico di San Gimignano e vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono trasferiti a titolo gratuito dal demanio statale al demanio comunale al fine di consentire l'attuazione di un progetto di recupero e di riuso funzionale alla salvaguardia dei caratteri storici, artistici ed architettonici della città di San Gimignano, considerata patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO.

Art. 2.

      1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità per il trasferimento dei beni di cui all'articolo 1.